Onorevoli Deputati! - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro in materia di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale, scientifico e tecnologico con questo Paese.
      L'Accordo sostituisce, abrogandolo, il precedente Accordo di Cooperazione culturale firmato a Nicosia il 29 giugno 1973, anche nel quadro della comune appartenenza all'Unione europea e alle Organizzazioni europee e internazionali che operano specificamente nel campo dell'educazione e della cultura a sostegno dello sviluppo della conoscenza, della comprensione e della cooperazione tra i popoli.
      Scopo primario dell'Accordo è migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana a Cipro, per l'intensità delle relazioni bilaterali nel settore, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di riferimento rispetto a quello previsto nell'Accordo sottoscritto nel 1973.
      Oltre a promuovere e a favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà la cooperazione nella conservazione, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
      Il testo si compone di un Preambolo, 18 articoli e un Annesso.
      L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:

          individuazione dei settori prioritari di collaborazione (articoli 1 e 2);

          campi di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica (articoli 3-14);

          modalità di esecuzione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica (articoli 15 e 16);

          clausole di esecuzione, di entrata in vigore e di durata dell'Accordo stesso (articoli 17-18).

      Nel Preambolo sono evidenziate le ragioni motivanti l'Accordo, vale a dire il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e la convinzione che la collaborazione in materia di cultura, istruzione e scienza permetta una migliore reciproca conoscenza e comprensione.
      L'articolo 1 definisce le finalità dell'Accordo e afferma la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnica, anche nell'ambito dei programmi promossi dall'Unione europea.
      L'articolo 2 specifica gli ambiti di collaborazione previsti dall'Accordo che sono, in particolare:

          cultura e arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche;

          istruzione scolastica, secondaria e universitaria, cooperazione interuniversitaria, istruzione professionale;

          scambi giovanili, collaborazione in ambito cinematografico e radio-televisivo;

          cooperazione nel settore della ricerca scientifica, tecnologica e ambientale.

 

Pag. 3

      L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in campo scolastico sia in ambito universitario, con particolare riferimento alla realizzazione dello Spazio euromediterraneo dell'istruzione superiore.
      L'articolo 4 concerne i rapporti di collaborazione nei campi delle arti visive, figurative e dello spettacolo.
      L'articolo 5 concerne la promozione della collaborazione tra archivi, biblioteche e musei.
      L'articolo 6 riguarda la promozione della collaborazione scientifica e tecnologica.
      L'articolo 7 prevede l'istituzione di borse di studio per studenti e laureati dei due Paesi.
      L'articolo 8 illustra la cooperazione in materia di scambi giovanili.
      L'articolo 9 promuove lo scambio di programmi culturali e cinematografici tra i rispettivi organismi radio-televisivi e cinematografici.
      L'articolo 10 promuove la cooperazione nel settore archeologico e favorisce la collaborazione nel settore della conservazione e del restauro, con particolare attenzione ai siti di interesse turistico.
      L'articolo 11 concerne sia la tutela del patrimonio culturale, attraverso le rispettive Commissioni nazionali per l'UNESCO, nell'ambito della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, fatta a Parigi il 23 novembre 1972 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184), sia la collaborazione per contrastare i traffici illeciti, con riferimento alla Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per impedire e interdire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, fatta a Parigi il 14 novembre 1970 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 30 ottobre 1975, n. 873), e alla Convenzione UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, fatta a Roma il 24 giugno 1995 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213).
      L'articolo 12 concerne la collaborazione tra le rispettive istituzioni e organizzazioni sportive.
      L'articolo 13 prevede che le attività di collaborazione attuate nell'ambito dell'Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione mista saranno realizzate sulla base della reciprocità e delle disponibilità finanziarie di ciascuna delle parti.
      L'articolo 14 riguarda le disposizioni per la protezione della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso delle attività previste dall'Accordo, che sono incluse nell'Annesso 1.
      L'articolo 15 riguarda la collaborazione tra enti territoriali e regioni.
      L'articolo 16 istituisce una Commissione mista per l'applicazione e la vigilanza dell'Accordo.
      L'articolo 17 sancisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e l'abrogazione dell'Accordo di cooperazione culturale firmato a Nicosia il 29 giugno 1973.
      L'articolo 18 definisce la durata illimitata dell'Accordo e specifica le procedure da adottare per apportare modificazioni o per denunciare l'Accordo stesso.
      L'Annesso 1 regola e disciplina il diritto di proprietà intellettuale tra i due Paesi.
      Lo Scambio di note allegato, infine, fa stato delle note verbali con le quali le parti prendono atto che nella versione in lingua inglese del testo originale dell'Accordo, per un errore materiale, gli articoli 16 e 17 sono stati ripetuti due volte e concordano sulla relativa correzione ai sensi dell'articolo 79 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati.
      Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli:

          l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo da parte del Presidente della Repubblica;

          l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione dell'Accordo e la sua entrata in vigore sul piano internazionale;

          l'articolo 3 riguarda la necessaria copertura finanziaria del provvedimento;

          l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di ratifica.